Descrizione

La Provincia di Rieti è competente al rilascio delle concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica con la finalità di ottimizzare la gestione della risorsa idrica, in relazione agli usi consentiti,
nell'ottica di salvaguardia delle riserve idriche superficiali e sotterranee.
Le concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica, con l'esclusione degli usi domestici,
sono regolamentate dal R.D. n. 1775/1933 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
sugli impianti elettrici” e dal R. D. n. 1285/1920 “Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di
acque pubbliche”.
Sono da considerarsi “piccole derivazioni”, ai sensi dell'art. 6 del R.D. n. 1775/1933, quelle che
ricadono al di sotto dei seguenti limiti:
- derivazione per produzione di forza motrice con potenza nominale media annua di kW
3.000 - derivazione di acqua potabile di 100 litri/secondo
- derivazione per irrigazione di 1.000 litri/secondo o anche meno se si possa irrigare una
superficie superiore ai 500 ettari - derivazione per usi industriali di 100 litri/secondo
- derivazione per uso ittiogenico di 100 litri/secondo
- derivazione per scorte idriche ad suo antincendio o sollevamento a scopo di riqualificazione
di energia di 100 litri/secondo - derivazione per bonificazione per colmata di 5.000 litri/secondo.
La Provincia di Rieti con DGP n. 157/2003 ha approvato un proprio “Regolamento per il rilascio di
concessioni e licenze di attingimento” stabilendo le procedure amministrative per il rilascio e
fissando le spese di istruttoria a carico del richiedente in funzione della finalità di uso della risorsa.